Lo statuto della libera unione dei “Comuni Terre Sicane”

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terre-sicaneDi Guido Di Stefano

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Pubblicazione complessa ed articolata la “Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana”: contiene di tutto (utile o meno alla vita delle genti di Sicilia), un tutto confinato in pragmatici, rigidi ed a volte arzigogolati testi, tanto ricchi di citazioni e richiami da rendere la lettura di “non immediata” comprensione ai più.

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Ma tanti lo sanno che in pratica si parla e si scrive per due motivi confliggenti:

  • o per comunicare;

  • o per fare capire poco.

Scorrevamo la Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 4 aprile 2014, n. 14 parte I e collegato Supplemento straordinario n. 7 quando leggendo ci siamo imbattuti nello STATUTO DELL’UNIONE DEI COMUNI “TERRE SICANE”.

Si legge in Gazzetta che “Lo statuto dell’unione dei comuni “Terre Sicane”” è stato approvato con delibera del consiglio dell’unione n.13 del 7 novembre 2013.

Seguono i PRINCIPI FONDAMENTALI su cui si fonda l’unione.

Stavamo per sorvolare; ma le prime parole ci hanno catturati, facendoci passare in successione dalla perplessità alla riflessione, alla sensazione di un più grande messaggio, alla speranza di un futuro più giusto.

Perché le parole, i concetti espressi sono sicuramente scaturiti dalle menti, dalle anime, dai cuori di “esseri” mossi da onestà di intenti, scevri da bramosie di potere e di ricchezza, senza altri padroni che non siano il Creatore e la loro umanità: in sintesi pensiamo che gli estensori e sostenitori del detto statuto siano uomini e donne giusti e liberi.

Vi sottoponiamo i primi tre articoli, nei quali è racchiuso tutto lo spirito perpetuativo e creativo di chi è capace di “rivivere” il passato per “sostenere” con esso il presente e nel presente progettare e “fondare” il futuro. (In corsivo i testi pubblicati in Gazzetta).

Titolo I – PRINCIPI FONDAMENTALI

L’Unione dei Comuni Terre Sicane sorge nel cuore dell’isola di Sicilia e abbraccia i centri agrigentini di Menfi, Montevago, S. Margherita di Belice e Sambuca di Sicilia. Oggi, partecipe dei destini della Comunità europea ed internazionale nella consapevolezza storica della indipendenza tra i popoli nel villaggio globale, si propone come centro di propulsione di fraternità universale.”

L’espressione “cuore dell’isola di Sicilia” ci ha colpiti e catturati: perché ci sembra che l’unione si propone come cuore ideale e morale, inizio e motore di società, vita, umanità, mondo nuovi.

Art. 1 – Autonomia comunitaria

1. La comunità territoriale in ogni sua articolazione costituisce il soggetto fondamentale che suscita ed orienta l’azione di governo di cui è destinataria.

2. L’Unione ne persegue l’originale vocazione storica, ne cura gli interessi, ne promuove il costante progresso morale e materiale, tutela e valorizza ogni sua risorsa ambientale, culturale ed economica, a beneficio delle generazioni contemporanee e future.

3. L’Unione realizza l’autogoverno attraverso l’effettiva partecipazione della comunità all’attività politica e amministrativa secondo i principi fissati nel presente statuto.

Art. 2 – Principi ispiratori – valori fondamentali e pricipi ispiratori

1. Il principio cardine che ispira e sostiene ogni attività dell’Unione è il riconoscimento della dignità della persona umana nell’intero arco della sua esistenza.

2. L’Unione coniuga la promozione del sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e l’attenzione alla sue peculiari vocazioni con la sua apertura all’intera comunità.

3. Fonda il proprio orizzonte culturale sui valori della fraternità universale assunta come categoria politica e sulla interdipendenza dei popoli e delle comunità e riconosce l’indipendenza storica di queste due opzioni di fondo sia a livello planetario che a livello locale.

4. Riconosce il prezioso patrimonio etico, culturale e politico insito nella Costituzione repubblicana ed intende inverarlo riaffermandone l’avanguardia e l’attualità storica. In particolare ispira la propria azione alla promozione della pace, della libertà, della democrazia ed al rispetto dei diritti inalienabili della persona umana; persegue attivamente i valori dell’uguaglianza e delle pari opportunità nelle sue varie declinazioni sociali; della giustizia sociale come condizione imprescindibile per la pacifica convivenza ed il consolidamento della democrazia.

5. Individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere progetti, iniziative e strutture.

6. Promuove i doveri e i diritti di una cittadinanza attiva, solidale e responsabile e la progressiva integrazione civile, culturale e politica della comunità territoriale.

6.bis. Assume come misura dell’azione politica ed amministrativa i soggetti sociali più deboli, le diverse forme di emarginazione, di disagio e di povertà, e si adopera per rimuovere gli ostacoli che impediscono l’effettivo godimento dei diritti di cittadinanza.

6.ter. Afferma e diffonde la cultura della legalità, persegue il fine superiore del bene comune e si oppone attivamente ad ogni forma di degenerazione e di sopraffazione mafiosa.

7. Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

8. L’Unione considera la bellezza del paesaggio delle Terre Sicane e la ricchezza delle sue risorse naturali un elemento di forza, segno storico identitario, pilastro irrinunciabile dello sviluppo economico del territorio.

9. Individua nella custodia dell’impronta paesaggistica e nel rispetto dell’ambiente naturale, così come consegnato alla contemporaneità dal percorso storico, la cornice naturale entro cui può dispiegarsi ogni auspicata dinamica di reale progresso civile ed economico.

10. Considera il patrimonio paesaggistico naturale, la sua valenza evocativa, la sua storia e le sue peculiari risorse agricole e zootecniche lo scrigno naturale cui attingere per promuovere e sostenere l’idea di uno sviluppo economico, armonico e coerente con le proprie radici; in questo patrimonio vuole salvaguardare per consegnarlo indenne alle future generazioni.

Art. 3 – Finalità dell’Unione

1. I. È compito dell’Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni decidono congiuntamente di assegnarle.

2. L’Unione nell’esercizio delle sue attività istituzionali persegue le seguenti finalità:

a) l’affermazione delle pari opportunità tra i sessi;

b) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali ed economiche;

c) la tutela dei diritti dei minori promuovendone l’educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;

d) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni, alcolismo e tossicodipendenza;

e) l’effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;

f) la realizzazione dei diritti degli handicappati, la tutela e l’inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;

g) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;

h) il costante miglioramento ed uniformità della qualità dei servizi erogati e l’allargamento della loro fruibilità;

i) l’integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comunale che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;

l) l’equilibrato assetto del territorio e la difesa dell’ambiente;

m) l’affermazione del diritto alla salute;

n) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato;

o) la collaborazione e la cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio.

3. L’Unione contempla come prospettiva ultima, ove maturi la volontà delle rispettive popolazioni, la fusione in un unico comune, capace di un governo unitario, autorevole ed efficace del territorio, ispirato ai valori della Costituzione della Repubblica.

Abbiamo evidenziato alcune espressioni degli esposti tre articoli dello statuto della libera unione dei “Comuni Terre Sicane” solamente per richiamare l’attenzione: perché i contenuti sopra esposti sono chiari ed intellegibili a tutti; non rimandano ai testi e/o alle leggi dei tempi che furono; non richiedono spiegazioni e non si prestano ad “interpretazioni e direttive superiori”: determinano il “fare” per l’umanità che ne è al contempo il soggetto e l’oggetto.

Integrerebbero bene (o chiarirebbero meglio) anche altri più generali Statuti od anche carte costituzionali.

Un plauso ai suoi “promotori”.

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